
Il D.M. Requisiti Minimi 28/10/2025 - in vigore dal 3 giugno 2026 - modifica il D.M. Requisiti Minimi 26/06/2015, aggiornando le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici negli interventi di efficientamento energetico.
Vengono integralmente aggiornati:
- l’Allegato 1 sui criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici,
- l'Allegato 2 sulle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Le principali novità riguardano:
- introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell'edificio di riferimento;
- modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche;
- revisione delle verifiche e dei valori limite relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’t) con differenziazioni dei valori ammissibili validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- introduzione del metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria in caso di sistemi cogenerativi (teleriscaldamento);
- aggiornamento dei requisiti minimi e prescrizioni su benessere ambientale e sicurezza in linea con le nuove norme europee;
- obbligo di sistemi BACS di automazione e controllo con classe minima B in edifici non residenziali anche in caso di ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni;
- introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto;
- aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, con l’introduzione di UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per l'illuminazione.