
Dal 4 febbraio 2026 entrano in vigore le disposizioni del decreto attuativo n. 5/2026 della direttiva europea (2023/2413), cosidetta RED III, sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Fra le novità, ci saranno nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 29, disposizioni di modifica dell’Allegato III del decreto legislativo n.199 del 8 novembre 2021), in fase di interventi su di essi.
Tali obblighi saranno applicabili agli interventi la cui richiesta del titolo edilizio sarà presentata a partire dopo 180 giorni dopo l’entrata in vigore, quindi dal 3 agosto 2026.
Situazione ad oggi
L’Allegato III del decreto legislativo n.199 del 8 novembre 2021 stabilisce gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili per le nuove costruzioni e per edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (cioè per quelli esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria).
In tali due casi, si deve garantire, tramite il ricorso a impianti a fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura:
del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Inoltre, sempre nei due casi di cui sopra, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P = k x S
Dove:
- k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in mq. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
Per gli edifici pubblici, le soglie relative ai consumi sono elevate al 65% e gli obblighi sulla potenza elettrica degli impianti sono incrementati del 10%.
Situazione per titoli dal 3 agosto 2026
Il decreto legislativo n. 5/2026 cambia alcune percentuali minime di copertura dei consumi energetici da fonti rinnovabili, differenziate in base alla tipologia di intervento:
Nuove costruzioni (situazione invariata) :
- 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
- 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che, oltre ad interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva) :
- 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
- 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva) e “ristrutturazioni dell’impianto termico” (dal d.lgs. 192/2005, cioè un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore) :
- 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (la produzione di acqua calda sanitaria qui non è considerata).
Gli altri tipi di riqualificazione energetica, come quelli che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, o altri sull'impianto senza che ci sia “ristrutturazione dell'impianto termico”, non saranno interessati da alcun obbligo.
Da notare dunque il cambio di riferimenti da ristrutturazioni rilevanti a ristrutturazioni importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello.
Solo per gli edifici in classe energetica B o superiore, tali obblighi potranno anche essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Riguardo alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, la formula di calcolo non cambia rispetto a oggi.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi di cui sopra sono incrementati del 5% e gli obblighi relativi alla potenza elettrica del 10%.
Inoltre, il nuovo decreto introduce una deroga agli obblighi di copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili, non solo a causa dell’impossibilità tecnica, ma anche dimostrando la non convenienza economica, da specificare a cura del progettista nella relazione energetica (ex Legge 10) di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 4 agosto 2005.
Altre novità dal decreto
Il decreto n. 5/2026 modifica anche l’allegato IV del decreto legislativo n.199 del 8 novembre 2021, relativo ai requisiti minimi degli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (ad esempio quelli a pompe di calore), e l’Allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, relativo alla certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili.