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RISPARMIO ENERGETICO ITALIA : Portale di riferimento per i bonus edilizi - Servizio disbrigo 'pratiche Enea' - Progettazione energetica per interventi di efficientamento energetico degli edifici (relazione 'ex Legge 10')

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Già in vigore, da ieri 3 giugno 2026, il nuovo Decreto “requisiti minimi”. Cambiato il modo di redigere g

04-06-2026 10:22

Risparmio Energetico Italia

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Già in vigore, da ieri 3 giugno 2026, il nuovo Decreto “requisiti minimi”. Cambiato il modo di redigere gli attestati di prestazione energetica APE e la relazione "ex Legge 10"

Le novità hanno effetto immediato sulla redazione degli attestati di prestazione energetica A.P.E. e delle relazioni energetiche “ex Legge 10”

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Da ieri, 3 giugno 2026, entra in vigore il nuovo Decreto “requisiti minimi” per la prestazione energetica degli edifici (D.M. 28 ottobre 2025 che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015). 

Le novità hanno effetto immediato sulla redazione degli attestati di prestazione energetica A.P.E. e delle relazioni energetiche “ex Legge 10” a corredo di titoli edilizi presentati dal 3 giugno 2026 in poi, che dovranno essere redatti secondo le nuove disposizioni tecniche.

 

E' importante non fare confusione con le modifiche che saranno apportate successivamente al recepimento dalla cosidetta direttiva europea “Case Green” da parte dello Stato italiano, su cui ancora non si ha alcuna data certa, seppur sia già stata sforata la scadenza di recepimento che l'Europa aveva fissato.

 

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, progettisti, certificatori e tecnici dovranno quindi adeguarsi ai nuovi metodi di calcolo e alle nuove verifiche.

 

Per essere sicuri di ottenere un documento in regola con le nuove norme tecniche, puoi rivolgerti al nostro studio:

 

email :   risparmioenergeticoitalia@gmail.com

 

 

Vengono integralmente aggiornati:

  • l’Allegato 1(al D.M. 26 giugno 2015) sui criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • l'Allegato 2(al D.M. 26 giugno 2015) sulle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

 

Le principali novità riguardano:

  • introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell'edificio di riferimento;
  • modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche;
  • revisione delle verifiche e dei valori limite relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’t) con differenziazioni dei valori ammissibili validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
  • introduzione del metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria in caso di sistemi cogenerativi (teleriscaldamento);
  • aggiornamento dei requisiti minimi e prescrizioni su benessere ambientale e sicurezza in linea con le nuove norme europee;
  • obbligo di sistemi BACS di automazione e controllo con classe minima B in edifici non residenziali anche in caso di ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni;
  • introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto;
  • aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, con l’introduzione di UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per l'illuminazione.

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