31/03/2023: scadenza vari adempimenti per privati e condomini. Ci sarà comunque il “salvagente” remissione in bonis. Giorgetti: "il 110%, lo sconto e la cessione per tutti non torneranno più!"
1) Comunicazione delle opzioni cessione del credito o sconto in fattura e invio asseverazione ad Enea
2) Comunicazione dei lavori effettuati su parti comuni, per condomìni con più o meno di 8 condòmini
3) Ultime spese da poter portare in detrazione al 110% col superbonus, per lavori su unifamiliari o funzionalmente indipendenti
1) Comunicazione delle opzioni cessione del credito o sconto in fattura e invio asseverazione ad Enea
Con il DL 198/2022 (decreto Milleproroghe) è stato previsto lo slittamento dal 16/03/2023 al 31/03/2023 del termine per la trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all'art.121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi eseguiti nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Pertanto, facendo due conti al fine di poter inviare la predetta comunicazione all’Agenzia entro il 31/03/2023, i tecnici che si devono occupare della trasmissione dell’asseverazione ad Enea hanno una data ultima ancora più imminente, cioè quella del 24/03/2023, in quanto la comunicazione all’Agenzia può essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.
Vogliamo sottolineare che non è previsto di per sé l’obbligo della trasmissione dell’asseverazione ad Enea entro il 24 marzo (infatti la regola generale per questo adempimento sarebbe di effettuarla entro 90 giorni dal fine lavori). Sarà comunque necessario effettuarla se si vuole optare per l’opzione di cessione del credito per le spese negli anni precedenti, già per le prime rate.
La deroga ulteriore: qualora la comunicazione non potrà essere effettuata entro il 31/03/2023, non tutto sarà perduto. I contribuenti infatti potranno inviare le comunicazioni di opzione nel corso del 2023, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell'art.2 del DL 16/2012.
Tale possibilità è stata confermata anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 33/E/2022 §5.4, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
L'istituto richiamato richiede che il contribuente inadempiente, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (per i soggetti solari entro il 30/11/2023), possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della agevolazione in questione e che entro tale data effettui la comunicazione richiesta. Inoltre dovrà procedere con il contestuale pagamento della sanzione, di cui al comma 1 dell'art.11 del Dlgs 471/97, attualmente di euro 250,00, tramite F24 senza possibilità di ravvedimento o compensazione.
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2) Comunicazione dei lavori effettuati su parti comuni, per condomìni con più o meno di 8 condòmini
Il 31/03/2023 è anche il termine ultimo per le comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.
La deroga: anche qui non tutto è perso se la comunicazione non viene effettuata nei termini previsti. I condòmini, in possesso della documentazione utile comprovante le spese che danno diritto alla agevolazione, potranno comunque portare in detrazione dalle proprie tasse Irpef, le spese sostenute negli anni precedenti.
Il mancato adempimento da parte dell’amministratore della comunicazione all’Agenzia entro il termine è sanzionato come previsto dal Dlgs 175/2014 (€ 100,00 a comunicazione) a suo carico.
Se in un condominio con al massimo 8 condòmini non si è provveduto, in quanto legittimo, a non nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla comunicazione all’Agenzia dei dati sugli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti intenda optare per la cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.
Se invece in un condominio con al massimo 8 condòmini si è provveduto, pur non avendone obbligo, a nominare un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali e pertanto ricorrono i termini, le scadenze e le deroghe come per i condomìni con più di 8 condòmini, già illustrate.
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3) Ultime spese da poter portare in detrazione al 110% col superbonus, per lavori su unifamiliari o funzionalmente indipendenti
Ricordiamo che il 31/03/2023, salvo eventuali nuove proroghe che potrebbero venir fuori con prossime conversioni in legge di alcuni decreti o con nuovi decreti “ad hoc”, è anche la data ultima entro cui poter effettuare spese da poter portare in detrazione al 110% col superbonus, per lavori eseguiti su edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30% al 30/09/2022.
Ricordiamo che in linea generale il 31/03/2023 non è la data ultima per la chiusura dei lavori, né quella per trasmettere l’asseverazione ad Enea. Riguarda solo il sostenimento delle spese al fine di essere agevolate al 110%.
Spese eventualmente effettuate successivamente al 31/03/2023 a saldo dei lavori, potrebbero usufruire delle aliquote ordinarie dell’agevolazione Ecobonus, anche se su questo punto si attendono ancora alcuni chiarimenti da parte degli organi competenti.
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Vogliamo
concludere l’articolo con le parole del ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti
ad un convegno del 15/03/2023, che dopo aver chiuso alla possibilità che le
banche utilizzino gli F24 dei clienti per risolvere il problema dei crediti
incagliati in quanto dai numeri forniti dall’Agenzia delle Entrate si evince
che molte di esse “sono ben lontane dall’aver già acquisito volumi di crediti
di imposta tali da rischiare di non avere spazio per poterli utilizzare nei
propri F24 che presenteranno da qui al 2026”, ha detto chiaramente che “La stagione del Superbonus al 110% per
tutti e delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per un numero
amplissimo di interventi non tornerà mai più”.