Chiarimenti ufficiali sul decreto "Salva Superbonus" ribattezzato "Agevolazioni fiscali in edilizia"
Il provvedimento introduce, con soli tre articoli, disposizioni che mirano a:
- evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla
legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus conduca a una revoca dei benefici fruiti (articolo 1, comma 1),
introducendo una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli
interventi rientranti in detta disciplina e per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020
- consentire ai contribuenti economicamente più deboli di beneficiare
di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del
beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2)
- ridurre ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito
nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1)
- fare assicurare contro il rischio sismico i contribuenti che abbiano già beneficiato del Superbonus
per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza (articolo 2, comma 2)
- ridefinire la disciplina della detrazione fiscale prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche disposta dall'articolo 119-ter del Dl n. 34/2020 (articolo 3).
In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus di cui all'articolo 119
del Dl n. 34/2020, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei
lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata
l'opzione, di cui all'articolo 121, comma 1,
del Dl n. 34/2020, per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del
credito d'imposta, non sono oggetto di recupero, ai sensi dei commi da 4
a 6 dello stesso articolo 121,
in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, limitatamente
all'importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota
dell'intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Pertanto, in tale contesto, non opera più la riduzione al 70% dell’aliquota di agevolazione che lo stesso articolo 119, comma 8-bis,
prevedeva a partire dal 1° gennaio 2024, per le spese sostenute
relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi
sui singoli immobili. A tal proposito, si ricorda che gli stati di
avanzamento dei lavori effettuati, in base al comma 1-bis del medesimo art. 121,
non possono comunque essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il
30 per cento del medesimo intervento.
Il comma 2
del medesimo articolo 1 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di
riferimento non superiore a 15 mila euro, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al
comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119,
e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non
inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo erogato,
nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo
criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e
delle Finanze. Tale contributo non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi. Ed infine, gli interventi
effettuati riguardano condomini e persone fisiche al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, comprese le persone fisiche
per i lavori sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso
condominio o dello stesso edificio, ovvero su edifici oggetto di
demolizione e ricostruzione
L’articolo 2, al comma 1, intervenendo sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito previsto dal Dl n. 11 del 2023,
estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la
cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche
agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone
sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o
riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima
del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.
Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter,
del Dl n. 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati
successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un
anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, polizze
assicurative a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da
calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale.
L’articolo 3,
infine, procede ad una rivisitazione della disciplina della detrazione
fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui
all’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, restringendo dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Infatti, al comma 1,
l’agevolazione è limitata agli interventi aventi ad oggetto scale,
rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme
elevatrici, e dotati della necessaria asseverazione rilasciata da
tecnici abilitati. È inoltre ribadito che per usufruire della detrazione
delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati
ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, con bonifico bancario o postale “parlante”. Infine, è abrogato il comma 3 del medesimo art. 119-ter
che prevede il riconoscimento dell’agevolazione anche per gli
interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole
unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche
nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto
sostituito.
Il comma 2, invece, modifica l'articlo 2, c. 1-bis,
del Dl n. 11/2023, per eliminare, dal 2024, la possibilità di
continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e
dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di
superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione degli
interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici
plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di
diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità
immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non
superiore a 15 mila euro.
Il comma 3,
infine, consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo
sconto in fattura e cessione del credito, per le spese sostenute in
relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30
dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Ad integrazione di tale disciplina, giunge, in questi ultimi giorni, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la proroga al 4 aprile 2024 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui allo stesso articolo 121 del Dl n. 34/2020, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.