Circolare ADE n.2/E/2023. Fate attenzione e ricordate di inviare la comunicazione ENEA, che è meglio..!
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La circolare
dell’Agenzia delle Entrate n.2/E del 27/01/2023 (Tregua Fiscale):
tra le altre cose, illustra le modalità per la regolarizzazione degli errori formali, prevista con i commi da 166 a 173 all’art.1 della legge di Bilancio 2023, n.197 del 29 dicembre 2022. Tale regolarizzazione prevede: «Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.».
La circolare fa presente:
«sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a
perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso
ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento
concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai
contribuenti di sanare la violazione entro
il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra,
quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella
circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce,
infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione
spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del
2019, si ritiene che la tardiva od
omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di
definizione agevolata.».
Quindi, sostanzialmente, fate attenzione perché la tardiva o mancata comunicazione ENEA non potrà essere regolarizzata come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, rischiando quindi la perdita del beneficio fiscale!
Tuttavia, rientrando nelle condizioni e termini, si potrà ricorrere al preesistente istituto della remissione in bonis con il pagamento di un’ammenda pari a euro 250 e l’inoltro della comunicazione Enea, ma solo entro il termine della prima dichiarazione utile.
La circolare rafforza il concetto ricordando:
«In tal senso, si veda
anche l’ordinanza della Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151, nella quale si
sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge
n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa
comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla
concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione
energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un
onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un
vantaggio fiscale, l’assolvimento di
detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere
l’agevolazione stessa in ragione del
doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata
al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento
dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una
illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva
in quanto le norme che prevedono
agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.».
Visto un po' di confusione in giro su questa ordinanza della Cassazione appena sopra citata, si ricorda che essa riguarda comunque lavori iniziati precedentemente all’istituzione della remissione in bonis per l’adempimento della comunicazione Enea e che i beneficiari della detrazione, nel caso specifico, avendo iniziato i lavori antecedentemente al 1/1/2011 non potevano avvalersi neanche di tale istituto.
SOLO per BONUS CASA (“ristrutturazione con risparmio energetico”), la circolare rammenta però:
«Restano confermati i
chiarimenti resi con la risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E, con la quale è
stato precisato, conformemente al parere del Ministero della sviluppo
economico, che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli
interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis
dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, seppure obbligatoria per
il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto
alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso
non si provveda a tale adempimento.».
Restando in tema, per gli interventi in cui è necessaria l'asseverazione da parte di tecnico abilitato, l'ENEA ha comunicato che:
«non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. Correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.».
