Crediti da bonus edilizi residui, quote diluite in 10 rate annuali. Cessione anche solo per una parte della quota e con più comunicazioni
Per usufruire della chance occorre inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposito servizio web attivo dal 2 maggio 2023 nella “Piattaforma cessione crediti”

Stabilite, con il provvedimento del 18 aprile 2023,
firmato dal direttore Ruffini, le modalità per la fruizione in dieci
rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o
sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater”
(articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022). Fornitori e cessionari potranno
comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web,
attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno
della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà
attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla
consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Nel dettaglio, la disposizione, in deroga all'articolo 121 del Dl “Rilancio”, ha stabilito che i tax credit riguardanti le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché secondo il calendario originario fissato per le stesse quote, previo invio di una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria da parte del fornitore o del cessionario. La stessa norma ha previsto che le modalità attuative della misura saranno definite con provvedimento dell’Agenzia.
Nuove rate, soltanto in compensazione, tramite F24
Con il provvedimento odierno l’amministrazione finanziaria recepisce l’input e stabilisce che la quota residua di ciascuna rata annuale dei detti bonus,
anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può
essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire
dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La
scelta, però, non è revocabile.
L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione,
tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno
di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente
ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere
utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo.
Anche più comunicazioni per la stessa rata
La chance è attuabile soltanto previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, con cui il fornitore o il cessionario titolare del bonus
rende noti la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei
successivi dieci anni e il relativo importo. Fornitori e cessionari
potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la
rateizzazione lunga - al posto di quella originariamente prevista -
semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove,
dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della
“Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà
attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione
del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota
al momento disponibile.
Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Esempio: un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus
dell’importo di 100 euro - e prevede di non avere sufficiente capacità
per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di
quest’anno - potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a
utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60
euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della
rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo
sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in
compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al
2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non
compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei
successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà
possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti
residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle
Entrate.
La scelta è efficace immediatamente e, precisa il provvedimento, non è rettificabile né annullabile.