Detrazione per acquisto autorimessa che sarà pertinenziale ad abitazione di proprietà della moglie ? L'Agenzia delle Entrate risponde..
Raccolta di risposte ad interpelli sul tema dei bonus edilizi
OGGI: "Detrazione per acquisto autorimessa che sarà pertinenziale ad abitazione di proprietà della moglie ?"
QUESITO DEL CONTRIBUENTE:
Quale coniuge convivente, vorrei acquistare un’autorimessa di nuova costruzione che sarà pertinenziale all’abitazione in cui vivo ma di proprietà di mia moglie. Posso usufruire della detrazione provvedendo al pagamento con bonifico bancario della fattura a me intestata?
RISPOSTA DELL'AGENZIA :
L‘articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera d) comprende tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione viene riconosciuta:
- per gli interventi (di nuova costruzione) effettuati per realizzare parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate, in merito agli adempimenti da osservare per avere diritto all’agevolazione per l’acquisto di un box auto, il bonifico deve essere eseguito, in linea generale, dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell’unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.
Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale, che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In tal caso, è necessario che nella fattura sia attestato che le spese agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico (circolare n. 11/2014, risposta 4.6).