Faq n°2 sul DECRETO-LEGGE n. 39/2024 : l’invio dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili e l'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi. Ecco le spiegazioni dell'Agenzia delle Entrate su come cambiano i bonus edilizi

Trovi la prima parte delle FAQ, che spiegano gli articoli 1 e 2 del Decreto, cliccando qui .

Incrementato, tra l’altro, il patrimonio informativo relativo all’ammontare delle spese sostenute, ovvero previste, e alle percentuali di utilizzo delle relative detrazioni


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Il decreto legge n. 39/2024, in vigore dallo scorso sabato 30 marzo, dopo aver reinquadrato le modalità di “trasferimento” dei benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie, interviene, con gli articoli 3 e 4, sulla procedura di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili e sulle disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi.



Articolo 3, l’invio dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili
Con l’articolo 3, sia in caso di interventi di efficientamento sia antisismici, viene incrementato il patrimonio informativo relativo all’ammontare delle spese sostenute ovvero previste e alle percentuali di utilizzo delle relative detrazioni. Inoltre, viene previsto un meccanismo sanzionatorio, in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati. Mentre, per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Infatti, secondo il comma 1, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, individuati dal comma 3, devono trasmettere all’Enea, a integrazione dei dati da fornire allo stesso ente alla conclusione dei lavori, ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del Dl n. 63/2013, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in esame negli anni 2024 e 2025
d) le percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.

Secondo il comma 2, è obbligatorio trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili:

  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.

In base al comma 3 i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione dei descritti dati e relative variazioni sono coloro che:

a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori
b) hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il comma 4 prevede che il contenuto, le modalità e i termini di dette comunicazioni siano definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 29 maggio 2024.

Il comma 5, infine, dispone che l’omissione delle predette trasmissioni, nei termini individuati ai sensi del comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10mila euro. Inoltre, in caso di interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 13-ter, articolo 119, Dl n. 34/2020), ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione dei dati non comporta una sanzione, ma causa la decadenza dall’agevolazione fiscale senza applicazione delle disposizioni in materia di remissione in bonis.


Articolo 4, utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi
A partire dal 1° luglio 2024, per impedire che soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, possano fruire dei bonus edilizi, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, è disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a 10mila euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il comma 1, mediante l’aggiunta del comma 3-bis all’articolo 121 del Dl Rilancio, sospende l’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a 10mila euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La sospensione di detti crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, viene effettuata fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Restano, comunque, immutati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell’articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100mila euro di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto legge n. 223/2006. Infine, con regolamento del ministro dell’Economia e delle Finanze sono definite la decorrenza e le modalità di attuazione della presente disposizione.

Il comma 2 sostituendo il richiamato comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006 (in tema di compensazioni, che presentano profili di rischio di frode) specifica meglio che il divieto di compensazione, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, vale anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dei commi da 421 a 423, dell’articolo 1, della legge n. 311/2004, e dell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973, ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti.

Il divieto di compensazione non interviene riguardo a crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, Dlgs n. 241/1997). Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Inoltre, nella determinazione dei debiti di ammontare complessivo superiore a 100mila euro, non rilevano le rateazioni in corso, per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di 100mila euro.

Ciò premesso, con il richiamo all’articolo 31 del decreto legge n. 78/2010, resta applicabile la disciplina che prevede, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, l’applicazione, in determinate situazioni, del divieto generale di compensare dei crediti erariali, a eccezione dell’ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle descritte condizioni, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37, del Dl n. 223/2006, in materia di controlli ed eventuali erogazioni di sanzioni effettuati dall’Agenzia delle entrate, in caso di compensazioni indebite.