"Fatta la legge, trovato l'inganno" (più o meno lecito). Ormai sostituire gli infissi è diventata una questione etica sull'abbattimento delle barriere architettoniche

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche, i contribuenti possono ottenere un’agevolazione fiscale del 75% e grazie alla conversione del decreto legge n.11 del 2023, è possibile inoltre continuare ad usufruire per tali interventi delle vantaggiose opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 2025, a differenza di tanti altri tipi di intervento per cui sono state bloccate tali possibilità dallo stesso decreto.

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 SOMMARIO:

  1. Interventi e requisiti per il Bonus barriere al 75%, anche con cessione del credito o sconto in fattura
  2. Requisiti infissi per il Bonus barriere al 75%
  3. Dubbi sulla regolarità del bonus barriere al 75% per gli infissi
  4. Massimali di detrazione del bonus barriere al 75%
  5. Aliquota IVA da applicare in fattura per il bonus barriere al 75%


1. Interventi e requisiti per il Bonus barriere al 75%, anche con cessione del credito o sconto in fattura

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche riguardano opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari rientranti in diverse categorie:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • interventi più rilevanti, quali rifacimento di scale ed ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.

Ormai sempre più contribuenti stanno beneficiando dell’agevolazione al 75% per piccoli lavori in casa che darebbero, invece, la detrazione fiscale al 50%, come ad esempio la sostituzione degli infissi e il rifacimento dei bagni. Questa possibilità, fino a poco tempo fa non considerata, sta iniziando a circolare e ad essere applicata dalle ditte del settore con offerte commerciali molto allettanti. Altri contribuenti, più prudentemente, attendono maggiori chiarimenti da parte delle autorità competenti.

I requisiti da rispettare per l’accesso al bonus per eliminare le barriere architettoniche sono, in generale, quelli del decreto del ministero del Lavori pubblici n.236 del 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Essi non prevedono che chi esegua i lavori debba avere in famiglia una persona con disabilità. Inoltre, i lavori devono portare a un utilizzo agevole delle parti mobili della casa.


2. Requisiti infissi per il Bonus barriere al 75%

Nello specifico, per gli infissi, il D.M. stabilisce in generale che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Per quel che riguarda le porte, in dettaglio il punto 8.1.1 del D.M. stabilisce che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Per le finestre invece il punto 8.1.3 stabilisce che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm (consigliata 115 cm). Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. L’apertura delle ante mobili degli infissi esterni deve essere garantita con una pressione entro gli 8 chilogrammi.


3. Dubbi sulla regolarità del bonus barriere al 75% per gli infissi, anche con cessione del credito o sconto in fattura

Oltre alle immediate perplessità di un così facile accesso ad una agevolazione maggiorata al 75% rispetto all’ordinario 50%, e per di più con cessione del credito o sconto in fattura, che ha proprio l’aria di essere l’ennesima legge della quale noi italiani sappiamo molto bene approfittare, rimane comunque il dubbio sul fatto che le opzioni di cessione o sconto per l’agevolazione in questione siano esercitabili anche in singoli appartamenti in condominio, mentre dovrebbero essere certe sulle unità indipendenti e sulle parti comuni dei condomìni. Ma con la risposta 461/2022, l’Agenzia delle entrate pare aver aperto la strada anche agli appartamenti in condominio.

 

4. Massimali di detrazione del bonus barriere al 75%

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

5. Aliquota IVA da applicare in fattura per il bonus barriere al 75%

Anche se gli infissi rientrano tra i beni significativi, è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta al 4%. Nella consulenza giuridica 18/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di appalto di opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Inoltre, come già chiarito nella risoluzione 70/2012 l’aliquota IVA del 4% “è un’agevolazione oggettiva” senza limiti della sua applicazione alla circostanza che l’acquirente sia o meno il soggetto invalido.