Lavori di importo complessivo superiore a 70.000 euro : se nella fattura dei lavori edili non è indicato il contratto collettivo, è possibile rilasciare il visto di conformità ? L'Agenzia delle Entrate risponde..

❓ L'Agenzia delle Entrate risponde... ❓

 Raccolta di risposte ad interpelli sul tema dei bonus edilizi

OGGI: " Lavori di importo complessivo superiore a 70.000 euro : se nella fattura dei lavori edili non è indicato il contratto collettivo, è possibile rilasciare il visto di conformità ? "


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QUESITO DEL CONTRIBUENTE:
Nel nostro condominio stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione di importo superiore a 70.000 euro. Sappiamo che dal 2022 per tali lavori la legge prevede che l’impresa indichi anche nelle fatture emesse il contratto collettivo applicato. Poiché in alcune fatture non è stata riportata l’indicazione del contratto, è possibile che poi il Caf non rilascia ai condòmini il visto di conformità e, quindi, non riconosca il diritto alla detrazione della spesa sostenuta?


RISPOSTA DELL'AGENZIA :
Si conferma, anzitutto, che per i lavori edili (come definiti dall’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008) di importo complessivo superiore a 70.000 euro, avviati a partire dal 28 maggio 2022, per avere diritto alla detrazione gli interventi devono essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) e riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi (articolo 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021).
Con la circolare n. 19/2022 (punto 8) l’Agenzia ha precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse, comunque obbligatoria per legge, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Quindi, se per errore in una fattura non è stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla stessa fattura. Questa dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Per maggiori approfondimenti in materia si consiglia di consultare la citata circolare.


ACRITICAMENTE , vi aspettiamo alla prossima perla.