Lo strano caso di Enea, l’agenzia con disturbo dissociativo dell’identità che ogni tanto si crede Legislatore. E contagia l'Agenzia delle Entrate

Comprendiamo bene la complessità delle norme ed in particolare quelle sul superbonus in cui il Legislatore ha dato senza dubbio il meglio di sé nell’aggrovigliare una serie di articoli e paragrafi in contrasto con vari altri testi previgenti, senza un valido coordinamento con la normativa tecnica, generando varie e diverse interpretazioni tutte giuste e sbagliate contemporaneamente.

Ma quando anche organi del calibro di Enea ci mettono del loro, arriviamo a toccare complessivamente i vertici del nullismo assoluto.


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Il comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio 34/2020 recita:

L’opzione di cui al comma 1 (cessione o sconto) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Premettiamo che poter cedere il credito “superbonus” è necessario essere in possesso dell’asseverazione già trasmessa all’Enea. E tralasciamo invece l’immensa confusione generata sulla definizione di “stato di avanzamento lavori” (SAL), derivante dal mondo dei lavori pubblici che entrando nel mondo superbonus per i lavori in ambito “privato” ha assunto le più svariate connotazioni a seconda dei casi, prese per inevitabili o più spesso per disperazione dai tecnici avviliti e sconfitti dal lassismo del Legislatore. La tralasciamo in quanto l’esempio che vi proponiamo per inquadrare il pasticcio, dovrebbe essere valido a prescindere:

in base a quanto risulta lavorando sul portale Enea, avendo già trasmesso un’asseverazione “ad almeno il 60% dei lavori”, ad esempio al 65% saltando quindi quella “ad almeno il 30% dei lavori”, non è più possibile generare e trasmettere dalla stessa pratica aperta, un’ulteriore asseverazione a SAL intermedio per esempio al 95-96-97-98-99% dei lavori, pur rispettando quindi la regola del Decreto di dover riferirsi ad un SAL di almeno il 30%. Bensì rimane solo la possibilità di generare e trasmettere quella a SAL finale al 100% dei lavori.

Se invece inizialmente fosse stata trasmessa un’asseverazione “ad almeno il 30% dei lavori”, sarebbe stato possibile generare e trasmettere prima un’altra asseverazione intermedia “ad almeno il 60% dei lavori” e poi quella a SAL finale del 100%.

In sostanza il portale Enea permette di inoltrare massimo tre asseverazioni, una “ad almeno il 30% dei lavori”, un’altra “ad almeno il 60% dei lavori” e l’ultima al 100% dei lavori.

Quindi, fermo restando che il tecnico non deve affidarsi al portale Enea per la verifica della percentuale dello stato di avanzamento lavori, bensì verificarla autonomamente riuscendo (con un po’ di fortuna) a trovare la quadra fra le diverse interpretazioni che circolano, resta comunque altrettanto fermo che se egli ed il committente volessero legittimamente trasmettere un’asseverazione al 65% dei lavori ed un’altra al 95% prima di chiuderli definitivamente, la seconda ed ultima cessione (dopo la prima al 65% andata a buon fine) per le spese tra il 65% e il 95%, prima di chiudere i lavori, sarebbe di fatto bloccata da Enea, in quanto la cessione può essere effettuata con la sola presenza dell’asseverazione Enea che non si può più fare, nel caso specifico, al 95%, potendo solo aspettare di chiudere definitivamente i lavori e poi fare quella definitiva.

Il rischio che si corre è che se per caso, per un motivo o per un altro, si fosse impossibilitati a chiudere i lavori per un periodo non indifferente (e di questi tempi non è difficile che possa accadere), si potrebbe anche perdere la possibilità di cedere del tutto la prima rata dell’agevolazione spettante in quanto fuori tempo utile per la dichiarazione dei redditi di un eventuale cessionario, nell’anno successivo a quello del sostenimento della spesa.

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Inoltre, segnaliamo che ci potrebbero essere ulteriori problematiche visto la risposta dell'Agenzia delle Entrate all’interpello 56/2022 (riferita a spese a cavallo tra il 2021 e il 2022 ma che si può applicare anche ad altre coppie di annualità):

 “… Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l'opzione potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa. Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. …”

Leggendo integralmente la risposta si deduce che spese a cavallo di due anni diversi non possono essere oggetto della medesima cessione e che effettuando un unico SAL nell’anno successivo (nel caso dell’interpello, nel 2022) si potrà cedere l’intero importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento alle spese effettuate nell'anno 2022, e 4/5 (o 3/4..) dell’importo per le spese 2021.

La prima rata relativa alla detrazione spettante con riferimento alle spese effettuate nell'anno 2021, dovrà essere portata necessariamente in detrazione dal beneficiario originale della detrazione fiscale. Questa è un’altra problematica che lascia un po’ di perplessità qualora il beneficiario non avesse la capienza necessaria.

Ma tant’è.. sembra proprio che il principio di cassa per quanto riguarda la cessione funzioni più o meno così: passato l’anno non è più possibile cedere la prima rata dell’agevolazione spettante per spese sostenute nell’anno precedente, si può solo portare in detrazione.

Ritornando ad oggi (2022/23), alcuni dicono che effettuando due comunicazioni di cessione, una con solo spese 2022 e una con solo spese 2023, tutte e due entrambe nel 2023 (che ovviamente richiederebbero due SAL ma in teoria anche una sola asseverazione Enea nel 2023), si potrebbe cedere anche l’intero importo d’agevolazione per le spese 2022 (e si dice in giro che ciò sia successo..).

Dove sta il confine tra lecito e non, tra fattibile e non, e fattibile seppur non lecito, è ormai sconfortantemente complicato stabilirlo.