Più tempo per le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura, anche per gli amministratori di condominio entro il 4 aprile 2024
Per le persone fisiche :
Più tempo per trasmettere all’Agenzia le
opzioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue
non fruite delle detrazioni riguardanti le spese sostenute nel 2020,
2021 e 2022
Per i condomìni :
Più tempo per trasmettere le
opzioni e, oltre alla proroga, disposto l’esonero
dall’invio se tutti i condòmini abbiano optato, per tutte le opere
realizzate nelle parti comuni, per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito sul corrispettivo dovuto
Per le persone fisiche:
L’invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi (articolo 121,
Dl n. 34/2020) può essere effettuato entro giovedì 4 aprile 2024,
anziché nel termine del 16 marzo previsto dal provvedimento del 3
febbraio 2022, come modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022.
Lo stabilisce il direttore dell’Agenzia con l’inedito provvedimento del 21 febbraio 2024,
che consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un
maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle
spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Con l’occasione, l’Agenzia ripercorre la norma originaria e la sua
attuazione, cioè l’articolo 121 deldecreto “Rilancio”. Tale
disposizione ha previsto che per gli interventi edilizi, i quali danno
diritto alla fruizione del Superbonus (articolo 119,
stesso decreto), nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al
comma 2 dello stesso articolo 121, il beneficiario possa optare, al
posto dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione
dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in
fattura, da parte dei fornitori che hanno realizzato gli interventi o,
in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
Gli stessi articoli 119 e 121 del “Rilancio” hanno poi rimandato la
definizione delle modalità attuative delle disposizioni in essi
contenute, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da
effettuarsi esclusivamente in via telematica, a un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’intervento normativo-attuativo, arrivato il 3 febbraio 2022 e
ritoccato il 10 giugno dello stesso anno sulla base delle modifiche
apportate dal “Sostegni-ter” e dal decreto “Aiuti”, in
particolare, ha previsto, al punto 1.4, che le comunicazioni relative
allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere
inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3,
entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto
essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”. Tale termine, oggi, è prorogato al 4 aprile 2024.
Per i condomìni:
Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio
tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di
ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023,
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici
residenziali ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire
nella precompilata 2024. Il termine ultimo per la comunicazione slitta,
infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024.
Inoltre, per agevolare l’adempimento, gli amministratori sono esentati
dalla comunicazione nel caso in cui, per tutti gli interventi effettuati
sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano
esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul
corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta. Nel caso in cui
anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di
usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno
trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno
precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata
esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o
per lo sconto.
Sono le due importanti novità disposte dal provvedimento del 21 febbraio 2024,
firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le
specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati alla luce
dell’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi”. Più
nel dettaglio, il documento modifica le specifiche tecniche allegate, da
ultimo, al provvedimento del 20 dicembre 2022, e già più volte
ritoccate rispetto alla versione originaria approvata con il
provvedimento del 27 gennaio 2017.
L’Agenzia specifica che restano immutate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.
Gli aggiornamenti dei tracciati informatici, consultabili in bozza sul
sito dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 14 febbraio, oltre a
recepire le modifiche normative, consentono di offrire ai contribuenti
una dichiarazione dei redditi precompilata sempre più completa.
In particolare, è stato necessario allineare le specifiche tecniche alle
novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi
edilizi e di risparmio energetico previsti dagli articoli 119 e 119-ter del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), e dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Più nel dettaglio, arriva un nuovo codice per il “Superbonus”
relativo alle spese sostenute. L’inserimento è stato necessario
considerando che dal 2023 il contribuente può usufruire di una
detrazione del 90% e che, in via residuale, al verificarsi di
particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari
al 110 per cento.
Esce di scena, inoltre, ogni riferimento al “bonus facciate”, la detrazione non è stata infatti prorogata.
Viceversa, il tracciato è stato implementato per recepire la proroga
fino al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo
119-ter Dl n. 34/2020).
Il provvedimento precisa, infine, che la proroga al 4 aprile 2024 del
termine per la trasmissione dei dati, stabilita d’intesa con il
ministero la Ragioneria generale dello Stato, riguarda soltanto le spese
del 2023, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul
calendario della campagna dichiarativa 2024.