Quando l'amministratore non è obbligato a trasmettere i dati relativi agli interventi di ristrutturazione sulle parti condominiali ? L'Agenzia delle Entrate risponde..
Raccolta di risposte ad interpelli sul tema dei bonus edilizi
OGGI: "Quando l'amministratore non è obbligato a trasmettere i dati relativi agli interventi di ristrutturazione sulle parti condominiali ?"
QUESITO DEL CONTRIBUENTE:
Si chiede di precisare quando un amministratore di condominio non è obbligato a trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti condominiali dell’edificio.
RISPOSTA DELL'AGENZIA :
Gli amministratori di condominio sono esonerati dall’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica solo quando, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, invece dell’utilizzo diretto della detrazione.
Se, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini ha scelto la detrazione d’imposta, l’amministratore sarà tenuto a trasmettere telematicamente i dati riguardanti tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali tutti i condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Infine, si ricorda che, per le spese riferite all’anno 2023, il recente provvedimento del 21 febbraio 2024 ha disposto la proroga del termine di scadenza per effettuare la trasmissione dei dati (ordinariamente previsto per il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento) al 4 aprile 2024.