Restituzione, in tutto o in parte, del contributo integrativo "Superbonus 90", per meno abbienti, non spettante. Pronti i codici tributo per mettersi in regola con l'F24

29 Gennaio 2024

Tre identificativi, uno per il capitale, gli altri rispettivamente per gli interessi e la sanzione. Poi, dal lato delle causali, l’Amministrazione, su richiesta dell’Inps, ne archivia due


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Con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, erogato, in caso di lavori edilizi agevolati, alle persone meno abbienti, per consentire alle stesse di accedere al Superbonus.

A questo proposito, nel documento di prassi, l’Amministrazione ricorda che, con l’articolo 9, comma 3, del decreto “Aiuti-quater”, il legislatore ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di coloro che eseguono interventi da Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, Dl n. 34/2020), e che si trovano in determinate condizioni reddituali. E che, come stabilito dallo stesso legislatore, con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dell’aiuto, mentre con il provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre scorso sono stati messi a punto il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.  In tale ultima occasione, l’Agenzia ha precisato che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, …, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472”, ossia usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Quindi, per riversare spontaneamente la somma ricevuta sul proprio conto indebitamente, gli interessi e la relativa sanzione, il contribuente indicherà, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” dell’“F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide):

  • 8158” per il capitale
  • 8159” per gli interessi
  • 8160” per la sanzione.

Ad accoglierli sono le sezioni “Contribuente” e “Erario ed altro” del modello. In particolare, nella prima, dovrà riportare, negli omonimi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi è tenuto al versamento.
Nella sezione “Erario ed altro”, invece dovrà indicare nel campo:

  • “tipo”, la lettera “R”
  • “elementi identificativi”, nessun valore
  • “codice”, uno dei codici tributo appena istituiti
  • “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA“
  • “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Oggi, inoltre, con un’altra risoluzione, la n. 8/2024, l’Agenzia sopprime, con effetto immediato, le causali contributo “AC - CC Artigiani – Commercianti Condoni/Bonus Sanzioni”. Un’uscita di scena effettuata su richiesta dell’Inps.