Senza asseverazione sismica allegata alla SCIA non si usufruisce di Superbonus a meno che non si riesca ad accedere in tempo alla remissione in bonis, in quanto non si tratta di violazione meramente formale
Con la risposta n. 332
del 29 maggio 2023, l’Agenzia chiarisce che il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono
essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla
richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo
sportello unico competente. La mancanza dell’asseverazione non
rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale, trattandosi di
una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
Un soggetto ha avviato un intervento edilizio, al di fuori
dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà,
accatastato attualmente come C/6 ma destinato ad essere trasformato in
abitazione al termine dei lavori. Secondo l'istante, trattasi di
interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono
beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite
di 96mila euro. L'istante riferisce di essersi avvalso di un ingegnere
asseveratore, in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale ha
provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione
richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l'applicativo
informatico ''OpenGenio''. Evidenzia, tuttavia, che alla comunicazione
di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune
competente, non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam,
di cui all'art. 3 Dm 58/2017, né la relazione illustrativa della
classificazione sismica. Ciononostante, considerato che la relazione
dovuta al SUE del Comune competente della documentazione sismica risulta
asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima
dell'inizio dei lavori, chiede se la citata omissione possa essere
assimilata ad una violazione meramente formale, che non pregiudichi la
fruizione delle detrazioni Superbonus.
L'Agenzia premette che l’obbligo di depositare l'asseverazione
contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è
disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n.
58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed
attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. Sul punto, la prassi (cfr.
circolare 28/2022) specifica che la tardiva od omessa presentazione
della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni
soprarichiamate, non consente l'accesso al beneficio fiscale; detta
violazione non può, quindi, essere considerata ''meramente'' formale,
trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di
controllo.
Secondo l’Agenzia, inoltre, non è possibile ricorrere alle disposizioni
della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio
2023), per sanare la violazione in parola. In questo senso, la prassi ha
chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a
perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni
fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente
adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile (cfr.
circolare 2/2023), locuzione con cui il legislatore intende la prima
dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a
beneficiare della detrazione della prima quota costante
dell'agevolazione (cfr. articolo 2, comma 1 Dl 16/2012, articolo 2-ter Dl 11/2023 ed articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020).
L'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima
dell'inizio dei lavori come disposto dall'articolo 3, comma 3 del
citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine
di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso
all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1
Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento
abbia avuto formale conoscenza, laddove:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi – come chiarito dall’articolo 2ter Dl 11/2023 - la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 Dlgs 241/1997 e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Non essendo, tuttavia, stato specificato dall'istante in quale
periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare
l'asseverazione – conclude l’Agenzia - non è possibile stabilire se
ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto sopra
richiamato. In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima
dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la
detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da
presentare entro il 30 novembre 2023.
Laddove, infine, l'istante abbia esercitato per le spese sostenute nel
2022 una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del Dl
“Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione
dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della
comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121,
comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023,
potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della
remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 (cfr. paragrafo 5.4 circolare 33/2022).