Superbonus 90% : ai fini dell’apposizione del visto di conformità, il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento può essere attestato con autodichiarazione ? L'Agenzia delle Entrate risponde..

❓ L'Agenzia delle Entrate risponde... ❓

 Raccolta di risposte ad interpelli sul tema dei bonus edilizi

OGGI: "Superbonus 90% : ai fini dell’apposizione del visto di conformità, il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento può essere attestato con autodichiarazione ?"


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QUESITO DEL CONTRIBUENTE:
L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (decreto Aiuti-quater), ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiore a euro 15.000. 
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in particolare, si chiede se il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.


RISPOSTA DELL'AGENZIA :

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90 per cento, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un «reddito di riferimento», determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a euro 15.000. 
Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il «reddito di riferimento» è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti»

(Il reddito complessivo familiare è determinato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile; vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare, che risultino fiscalmente a carico).

Ciò premesso, si ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare (in particolare, nella predetta attestazione devono essere indicate le generalità dei componenti del nucleo familiare, ivi inclusi i codici fiscali e il rapporto di parentela/convivenza intercorrente con il contribuente), nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il «reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni di cui al citato comma 8-bis.1, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.


ACRITICAMENTE , vi aspettiamo alla prossima perla.