Unifamiliari: Superbonus 110 fino al 30 settembre 2023 col 30% dei lavori al 30 settembre 2022, anche con aumento di spesa complessiva in corso d'opera
Uno dei chiarimenti più rilevanti della circolare 17/E del 26 giugno 2023 di cui abbiamo già parlato, riguarda i lavori che usufruiscono dell'aliquota maggiorata al 110%, sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti grazie al Superbonus.
Come già sapevamo, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta sempre con aliquota al 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus.
Ed ecco l'interressante chiarimento della recente Circolare:
tale condizione (quella di aver effettuato alla data del 30 settembre 2022 almeno il 30 per cento dei lavori dell’intervento complessivo) si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale.
Restano, invece, escluse dal Superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso.
Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico (c.d. Eco bonus), in presenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti.
Come già sapevamo, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta sempre con aliquota al 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus.
Ed ecco l'interressante chiarimento della recente Circolare:
tale condizione (quella di aver effettuato alla data del 30 settembre 2022 almeno il 30 per cento dei lavori dell’intervento complessivo) si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale.
Restano, invece, escluse dal Superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso.
Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico (c.d. Eco bonus), in presenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti.